Il Codice Deontologico del Tecnico di Neurofisiopatologia
Articolo 1
Le regole del presente codice deontologico sono vincolanti per tutti i Tecnici di Neurofisiopatologia (TNFP) iscritti all’Associazione Italiana Tecnici di Neurofisiopatologia (AITN). Il TNFP è tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare
Articolo 2
Nell’eseguire la propria attività il TNFP dovrà rispettare la dignità umana, fornendo servizi ed interagendo senza discriminazioni riguardo alla razza, cultura, sesso, età, disabilità, fede religiosa, stato socio-economico e ogni altra condizione.
Articolo 3
Il TNFP, tanto nei rapporti pubblici che in quelli privati, si astiene dall’esaltare e dall’enfatizzare la propria competenza o i risultati ottenuti. Nelle dichiarazioni pubbliche e, comunque, nei rapporti con i terzi adotta comportamenti misurati e proporzionati alle esigenze del caso, evitando ogni forma di esagerazione, di sensazionalismo o di superficialità.
Articolo 4
Il TNFP salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche da utilizzare per la sua attività, ed è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che se ne ricavano. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.
Articolo 5
Il TNFP non accetta condizioni di lavoro che compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice.
Articolo 6
Nelle circostanze in cui il TNFP rappresenta pubblicamente la categoria è tenuto ad uniformare il proprio comportamento ed i propri discorsi ai principi del dialogo, del rispetto delle idee altrui, delle competenze degli altri professionisti, anche quando queste ultime interferiscano legalmente con l’esercizio delle sue competenze. Il TNFP che riveste cariche pubbliche deve agire nel rispetto delle regole di imparzialità, efficienza e trasparenza, rifiutando di avvalersi della carica a scopi di indebito vantaggio personale.
Articolo 7
Il TNFP è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale e a curare l’aggiornamento delle sue conoscenze. Tale obiettivo si realizza attraverso l’impegno personale, ma anche mediante il sostegno della associazione professionale. A tale proposito la formazione professionale del TNFP richiede: – sufficiente equilibrio personale e rispetto dei diritti fondamentali di ogni cittadino; – formazione al lavoro di équipe, considerato come momento essenziale dell’attività professionale; – capacità di conoscere i limiti che caratterizzano le competenze della professione e di identificare eventuali carenze nella preparazione o nell’esperienza professionale.
Articolo 8
Nella sua attività di docenza, didattica e formazione, il TNFP stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale. Assume atteggiamento ed impegno responsabile nella preparazione umana e professionale degli allievi, mettendo interamente a loro disposizione il proprio bagaglio di conoscenza ed esperienza.
Articolo 9
Il TNFP riconosce il cittadino, sano o malato, come persona titolare dei diritti inviolati dell’uomo, cui spetta un ruolo attivo nella tutela e promozione della propria salute e che non è destinatario passivo degli interventi sanitari passivi. Il TNFP deve essere consapevole che la base di ogni prestazione sanitaria è l’instaurazione di un rapporto di fiducia tra operatore e cittadino. Il TNFP è tenuto a mantenere il segreto professionale, che va protetto anche avendo cura di custodire adeguatamente, appunti, note scritte o informazioni di qualsiasi genere che riguardino il cittadino. Si fa carico inoltre di informare coloro che collaborano alle sue prestazioni, anche a titolo non professionale, del dovere di mantenere il segreto e vigila che vi si conformino.
Articolo 10
Il TNFP ai diversi livelli di responsabilità segnala all’autorità competente gli eventuali disservizi, le carenze organizzative ed i ritardi nell’applicazione delle leggi, collaborando per la loro sollecita e puntuale attuazione. Comunque per quanto possibile è tenuto a ricreare la situazione più favorevole e a promuovere iniziative finalizzate alla corretta attuazione del diritto alla salute.
Articolo 11
Le norme deontologiche, in quanto attendono a doveri generali di comportamento, devono essere osservate dal TNFP sia libero professionista che dipendente da amministrazioni pubbliche o private
Approvato dall’Assemblea dei Soci il 6 aprile 2000, a Trento
IL CODICE DEONTOLOGICO DEL TECNICO D NEUROFISIOPATOLOGIA: analisi e note
Dott. Fabrizio Landuzzi
Università degli Studi di Bologna, Dip. Medicina e Sanità pubblica, Sez. Medicina legale
La constatazione, in ambito neurologico, della talora fondamentale importanza delle informazioni desumibili dai risultati di particolari metodiche diagnostiche specialistiche, richiedenti obbligatoriamente la utilizzazione di strumentazioni in continua evoluzione tecnologica, indusse – già alcuni decenni fa – a ritenere necessaria la formazione di particolari figure professionali in grado di poter adeguatamente utilizzare tali mezzi di indagine funzionale.
Pertanto, presso diverse sedi universitarie, furono istituite Scuole dirette a fini speciali della durata inizialmente biennale e, quindi, triennale. Tra le prime, ricordiamo quelle di Roma[1] e di Bologna[2], entrambe istituite nel 1972, seguite poi da quelle di Ancona (1977), Pavia (1980), Milano (1981), Genova (1981), Napoli (1981), Pisa (1988) e Siena (1990).
Contemporaneamente alla istituzione delle cennate Scuole, vennero pure attivati – a livello regionale, presso USL od ospedali – singoli corsi abilitanti alla specifica professione.
Tra i primi tentativi di regolamentazione unitaria del relativo profilo professionale, emerge il Decreto ministeriale 30/1988 [3] con il quale – al punto 4) [4]- si individuavano le peculiari funzioni di tale “operatore professionale” ed i requisiti specifici per l’ammissione ai relativi concorsi, quali il “possesso di attestato di corso di abilitazione di durata almeno biennale svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale cui si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado o presso strutture universitarie”.
Tuttavia, è stato il Decreto ministeriale 183/1995[5] che ha impresso una svolta decisiva nell’ambito della standardizzazione formativa del Tecnico di Neurofisiopatologia (TNFP), fissando come inderogabile requisito per l’esercizio della professione il diploma universitario abilitante, oltre a puntualmente definirne l’ambito prestazionale.
Un ulteriore e significativo salto qualitativo verso un più adeguato riconoscimento e valorizzazione del TNFP è rappresentato dalla Legge 42/1999 [6] che – dopo aver sancito la sostituzione della denominazione “professione sanitaria ausiliaria” con quella “professione sanitaria” tout court[7], così sottolineando la non ancillarità nei riguardi della professione medica – definisce i parametri per la individuazione del relativo campo di attività e responsabilità[8], il quale viene così ad essere determinato dal contenuto di tre corpi normativi: (1) il decreto ministeriale istitutivo del profilo professionale, (2) l’ordinamento didattico del corso di diploma universitario e (3) il codice deontologico.
Con l’approvazione di quest’ultimo da parte della Assemblea dei Soci dell’AITN [9] , tenutasi in Trento il 6 aprile u.s. si sarebbe pertanto completato il “tripode” individuativo dell’ambito di competenza del TNFP che in tal modo compie un ulteriore passo verso un rapporto del tutto paritetico nei riguardi di quelle altre professioni storicamente forse più considerate per la costituzione ex lege dei loro collegi[10].
Al primo articolo del codice in oggetto[11], vengono individuati i destinatari di tale corpus normativo e sottolineata l’obbligatorietà -per tutti gli iscritti all’AITN- di conformare ad esso il proprio comportamento, altrimenti ipotizzandosi l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dei soggetti inadempienti, con possibilità financo di espulsione [12] e conseguente depennamento dal libro dei Soci di cui all’art. 5 dello Statuto AITN.[13]
Tra i fondamentali doveri del TNFP, è poi sottolineato[14] il rispetto della dignità umana ed un livello di servizio e di rapporto con il cittadino non discriminato da qualsivoglia preconcetto ideologico relativo a convinzioni religiose, filosofiche e politiche del malato – o dei congiunti – nonché a sue condizioni di salute o situazioni socio-economiche.
Dopo aver raccomandato un comportamento improntato da modestia e da assenza di superficialità[15], vi è un richiamo ad aver coscienza del proprio ambito di azione nel quale deve essere affermata la propria autonomia -e, conseguentemente, la propria responsabilità- nella scelta delle metodiche più adeguate, sempre nel pieno rispetto – così giustamente richiamandosi alla Legge 42/1999- dell’altrui specifica sfera di competenza professionale[16]: la importanza della salvaguardia della propria autonomia professionale[17], comporta – per il TNFP -l’impegno a non accettare condizioni lavorative tali da risultarne essa compromessa.
Particolare rilievo viene poi dato al comportamento del TNFP, qualora egli rappresenti la categoria di appartenenza[18]; in simili situazioni, massimo deve essere il rispetto nei confronti delle rappresentanze di altri profili professionali, verso le quali – anche in possibili situazioni di attrito – sempre deve essere costantemente mantenuto aperto sia il dialogo che la collaborazione. Inoltre, il TNFP investito di cariche pubbliche non deve di ciò avvalersi a fini di vantaggio personale.
L’intero art.7 risulta dedicato all’aggiornamento continuo del TNFP [19] che rappresenta un momento indispensabile per consentirgli di essere in grado di esplicare prestazioni professionali conformi ai progressi consolidati in ambito sia scientifico che tecnologico e per il quale viene anche ricordato il fondamentale supporto dato a tal fine dalla stessa Associazione[20].
Riguardo alla formazione del TNFP, estremamente interessante è il richiamo (oltre al rispetto – e, quindi, alla conoscenza – dei diritti fondamentali del cittadino) al perseguimento di un sufficiente equilibrio personale, indispensabile in una professione caratterizzata dal continuo contatto con gravi e disabilitanti patologie, nonché – talora – con la cessazione delle funzioni vitali.
All’articolo successivo (art.8)[21], viene presa in considerazione una delle incombenze più impegnative – e contemporaneamente più gratificante – che onerano il TNFP: le attività didattiche connesse alla preparazione degli allievi. In relazione ad esse, si afferma la fondamentale importanza sia dell’esempio rappresentato dalla propria condotta personale, sia del trasmettere loro quanto appreso dalla esperienza.
Del tutto attuale risulta poi (art.9)[22] il riconoscimento del diritto del cittadino ad un ruolo non passivo nell’ambito della tutela della propria salute, così implicitamente affermando la inderogabilità delle attività di informazione e di acquisizione del consenso alla prestazione sanitaria. Del tutto opportuno appare, inoltre, il richiamo all’obbligo di non rilevare il segreto professionale e di custodire in maniera adeguata qualsivoglia documentazione relativa al paziente, facendo sì che a ciò si conformino anche eventuali altri collaboratori.
L’art. 10 [23] riguarda l’impegno di esercitare una critica costruttiva in caso di disfunzionalità nella organizzazione del servizio ove svolge la propria attività il TNFP, il quale si deve attivare al fine di cercare di ovviare ad esse e di fornire – in ogni caso – la migliore prestazione possibile al cittadino.
Infine (art. 11) [24], viene ricordato come le norme di autoregolamentazione del TNFP siano da osservarsi indipendentemente dal tipo di rapporto lavorativo, in ambito sia pubblico che privato.
Dalla disamina di questo corpus normativo di recente approvato dall’Assemblea generale dell’AITN, si evidenzia come nessun punto saliente sia stato omesso e come esso rappresenti l’ottimo risultato di lunghi e meditati lavori preparatori, sfociati nella elaborazione di un codice deontologico che – anche se può apparire succinto e degno di ulteriori approfondimenti – risulta tuttavia encomiabile per la sua completezza.
[1] DPR 2 giugno 1972 n.436 (biennale); DR 19 dicembre 1988 (triennale).
[2] DPR 31 ottobre 1972 n.1010 (biennale; DR 10 gennaio 1991 (triennale).
[3] Ministero della sanità, Decreto 26 gennaio 1988, n.30 (Identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove atipiche e di dubbia ascrizione ai sensi dell’art.1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che regolamenta lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) (G.U. 10 febbraio 1988, n.33).
[4] D.M. 30/1988. “(…) 4) Tecnico di neurofisiopatologia: operatore professionale di prima categoria; ruolo sanitario – tabella L – personale tecnico sanitario. Funzioni: applicazione, su indicazione medica, delle metodiche specifiche agli accertamenti diagnostici in campo neurologico e neurochirurgico; allestimento delle apparecchiature e manutenzione ordinaria delle medesime. Requisito specifico di ammissione ai concorsi salvo quello di carattere generale fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, è il possesso di attestato di corso di abilitazione di durata almeno biennale svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale cui si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado o presso strutture universitarie.”.
[5] Ministero della sanità, Decreto 15 marzo 1995, n.183 (Regolamento concernente l’individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico di neurofisiopatologia). (G.U. 20 maggio 1995, n.116).
[6] Legge 26 febbraio 1999, n.42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie). (G.U. 2 marzo 1999, n. 50).
[7] Legge 42/1999. Art.1 (Definizione delle professioni sanitarie): “1. La denominazione “professione sanitaria ausiliaria” nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonchè in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione “professione sanitaria. (…).”.
[8] [8] Legge 42/1999. Art.1 (Definizione delle professioni sanitarie): “(…) 2. (…) Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonchè degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.”.
[9] Associazione Italiana Tecnici di Neurofisiopatologia.
[10] Al riguardo, sarebbe da sottolineare che le specifiche finalità che emergono dallo Statuto dell’A.I.T.N. (come modificato dall’Assemblea dei Soci a Palermo il 25 giugno 1998) e le molteplici attività da questa patrocinate, renderebbero tale associazione del tutto similare ad un pur non previsto ex-lege organismo collegiale, in considerazione anche della sua estremamente significativa rappresentatività del relativo profilo professionale.
[11] CD del TNFP. Art. 1: “Le regole del presente codice deontologico sono vincolanti per tutti i Tecnici di Neurofisiopatologia (TNFP) iscritti all’Associazione Italiana Tecnici di Neurofisiopatologia AITN. Il TNFP è tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. [12] Statuto della Associazione Italiana Tecnici di Neurofisiopatologia. Titolo III (Soci). Art. 8: “Vengono espulsi dall’Associazione i soci che abbiano compiuto azioni tali da arrecare danno o discredito all’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. II socio espulso può appellarsi all’Assemblea generale dei soci entro tre mesi dalla notifica. La decisione dell’Assemblea è presa a maggioranza relativa ed è definitiva ed inappellabile.”.
[13] Statuto AITN. Titolo III (Soci). Art. 6: “(…) La qualità di socio è comprovata dall’iscrizione nel libro dei soci.”.
[14] CD del TNFP. Art. 2: “Nell’eseguire la propria attività il TNFP dovrà rispettare la dignità umana, fornendo servizi ed interagendo senza discriminazioni riguardo alla razza, cultura, sesso, età, disabilità, fede religiosa, stato socio-economico e ogni altra condizione.”.
[15] CD del TNFP. Art. 3: “Il TNFP, tanto nei rapporti pubblici che in quelli privati, si astiene dall’esaltare e dall’enfatizzare la propria competenza o i risultati ottenuti. Nelle dichiarazioni pubbliche e, comunque, nei rapporti con i terzi adotta comportamenti misurati e proporzionati alle esigenze del caso, evitando ogni forma di esagerazione, di sensazionalismo o di superficialità.”.
[16] CD del TNFP. Art. 4: “Il TNFP salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche da utilizzare per la sua attività, ed è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che se ne ricavano. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.”.
[17] CD del TNFP. Art. 5: “Il TNFP non accetta condizioni di lavoro che compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice.”.
[18] CD del TNFP. Art. 6: “Nelle circostanze in cui il TNFP rappresenta pubblicamente la categoria è tenuto ad uniformare il proprio comportamento ed i propri discorsi ai principi del dialogo, del rispetto delle idee altrui, delle competenze degli altri professionisti, anche quando queste ultime interferiscano legalmente con l’esercizio delle sue competenze. Il TNFP, che riveste cariche pubbliche deve agire nel rispetto delle regole di imparzialità, efficienza e trasparenza, rifiutando di avvalersi della carica a scopi di indebito vantaggio personale.”.
[19] CD del TNFP. Art. 7: “Il TNFP è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale e a curare l’aggiornamento delle sue conoscenze. Tale obiettivo si realizza attraverso l’impegno personale, ma anche mediante il sostegno della associazione professionale. A tale proposito la formazione professionale del TNFP richiede: a) sufficiente equilibrio personale e rispetto dei diritti fondamentali di ogni cittadino; b) formazione al lavoro di équipe, considerato come momento essenziale dell’attività professionale; c) capacità di conoscere i limiti che caratterizzano le competenze della professione e di identificare eventuali carenze nella preparazione o nell’esperienza professionale.”.
[20] Statuto dell’AITN. Titolo I (Disposizioni generali). (…). Art. 2: “L’Associazione è una unione di persone (…) che si propone i seguenti scopi: coordinare e promuovere incontri, conferenze, corsi di aggiornamento, comunicazioni ed iniziative a carattere scientifico attinenti la professione; (…).”.
[21] CD del TNFP. Art. 8: “Nella sua attività di docenza, didattica e formazione , il TNFP stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale. Assume atteggiamento ed impegno responsabile nella preparazione umana e professionale degli allievi, mettendo interamente a loro disposizione il proprio bagaglio di conoscenza ed esperienza.”.
[22] CD del TNFP. Art. 9: “Il TNFP riconosce il cittadino, sano o malato, come persona titolare dei diritti inviolati dell’uomo, cui spetta un ruolo attivo nella tutela e promozione della propria salute e che non è destinatario passivo degli interventi sanitari passivi. Il TNFP deve essere consapevole che la base di ogni prestazione sanitaria è l’instaurazione di un rapporto di fiducia tra operatore e cittadino. Il TNFP è tenuto a mantenere il segreto professionale, che va protetto anche avendo cura di custodire adeguatamente, appunti, note scritte o informazioni di qualsiasi genere che riguardino il cittadino. Si fa carico inoltre di informare coloro che collaborano alle sue prestazioni, anche a titolo non professionale, del dovere di mantenere il segreto e vigila che vi si conformino.”.
[23] CD del TNFP. Art. 10: “Il TNFP ai diversi livelli di responsabilità segnala all’autorità competente gli eventuali disservizi, le carenze organizzative ed i ritardi nell’applicazione delle leggi, collaborando per la loro sollecita e puntuale attuazione. Comunque per quanto possibile è tenuto a ricreare la situazione più favorevole e a promuovere iniziative finalizzate alla corretta attuazione del diritto alla salute.”.
[24] CD del TNFP. Art. 11: “Le norme deontologiche, in quanto attengono a doveri generali di comportamento, devono essere osservate dal TNFP sia libero professionista che dipendente da amministrazioni pubbliche o private.”.
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